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Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for inadmissibility due to improper grounds and lack of clear legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Uel Arani Kader inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary judgment regarding a plea bargain on grounds of insufficient reasoning and violation of law, specifically citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, such as the defendant's will or legal qualification, and rejected the claim for omitted evaluation of conditions as an improper ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; claims for omitted evaluation of conditions under Article 129 are inadmissible as they fall outside the permissible scope of review.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds omitted evaluation legal qualification error Cassazione ordinanza procedural law Italy court costs fine annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UEL ARANI KADER nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Uel Arani Kader, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una censura proposta in termini di mancanza di motivazione rispetto all'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de