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Ordinanza — n. 13416/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of clear legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Romano Antonio against a plea bargain judgment from the Crotone Tribunal inadmissible. The appellant argued for omitted reasoning and legal violations, but the Court held that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Since the appeal relied on a mere assertion of legal qualification without demonstrating a glaring deviation from the charges or addressing excluded factual aspects, it failed to meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain judgments, the ground of erroneous legal qualification is admissible only when the qualification is immediately and obviously eccentric to the charges, excluding appeals based on factual aspects not evident in the prosecution.

Parole chiave

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plea bargain appeal erroneous legal qualification inadmissible cassation procedural law Italy Cassazione ordinanza motivi di cassazione impugnazione della cancellazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art.
Art. 75 del DPR 309/90
a fronte di una meramente assertiva tesi della necessaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a CROTONE il 23/10/1968 avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Romano Antonio, proposto per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge, è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una meramente assertiva tesi della necessaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così