Criminal appeal dismissed for raising substantive issues and reinterpreting evidence outside appellate scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Merenna's appeal inadmissible because it raised substantive issues contrary to Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Merenna argued that the lower court's evaluation of evidence was inadequate and requested an alternative reading of the proof sources. The court rejected this, noting that reinterpreting evidence is outside the scope of a legality review and that no manifest contradiction existed in the coherent factual argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises substantive issues of fact or law, as the re-evaluation of evidence and alternative interpretation of proof sources are exclusively the province of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENNA GIOVANNI nato a MONTALTO UFFUGO il 15/02/1955 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso è stato proposto da Merenna Giovanni per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità.
Né emerge alcuna contraddizione o illogicità manifesta come si confà alla tipologia della impugnazione in esame, a fronte di un argomentare lineare e coerente che esamina i dati disponibili anche confutando, ragionevolmente, gli assunti difensivi cui, si ripete, si contrappone solo una doverosa lettura di fatti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/0