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Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for failing to argue legal violation under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Adnand Kertusha inadmissible due to its generic nature. The appellant merely alleged a violation of Article 133 of the Penal Code without providing substantive arguments or legal reasoning. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose a fine of 3,000 euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic, merely denouncing a legal violation without advancing any specific arguments or reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic cassation Art. 133 Penal Code Art. 616 Code of Criminal Procedure failure to argue court costs Cassa delle Ammende revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERTUSHA ADNAND nato il 05/09/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa di condanna di Adnand Kertusha per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola nonché di detenzione illegale di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di Adnan Kertusha, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il Presid