Cassation appeal dismissed de plano for personal filing without special bar counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation. The appellant, Francesco La Forgia, sought to challenge a detention-at-home order, but the procedural defect precluded any merits review. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be submitted by a lawyer admitted to the special bar; personal filing renders it inadmissible de plano, triggering immediate condemnation for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FRANCESCO nato a CROTONE il 28/04/1982 avverso il decreto del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato 3VVISO allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presidente