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Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for personal filing without special bar counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation. The appellant, Francesco La Forgia, sought to challenge a detention-at-home order, but the procedural defect precluded any merits review. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 123 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be submitted by a lawyer admitted to the special bar; personal filing renders it inadmissible de plano, triggering immediate condemnation for costs and fines.

Parole chiave

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cassation appeal special bar admission inadmissible de plano personal filing procedural costs soggiorno illegale domanda d'asilo di rom permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cod. proc. pen.
Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 123 cod. proc. pen
Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA FRANCESCO nato a CROTONE il 28/04/1982 avverso il decreto del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato 3VVISO allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che: - il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Francesco La Forgia; - Francesco La Forgia propone personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente e non sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore Il Presidente