Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking legal sufficiency and consisting only of factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marco Pittaccio inadmissible, ruling that it lacked legal sufficiency. The appellant merely presented factual circumstances to challenge the lower tribunal's health-related sentencing decisions without advancing legal arguments. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists exclusively of factual arguments challenging the lower court's evaluation without providing sufficient legal grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTACCIO MARCO nato a ROMA il 30/10/1971 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzate da Marco Pittaccio; - ricorre per cassazione il difensore di Marco Pittaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente espone esclusivamente circostanze di fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza; inoltre, il ricorso è del tutto privo di autosufficienza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il Presid