Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of critical argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellant's arguments regarding legal application and sentencing were deemed repetitive and failed to critically challenge the appellate court's reasoning. The court ruled that the defendant's failure to justify the origin of the goods logically demonstrated malicious intent, supporting the conviction and rejecting mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 648, comma secondo, cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reiterates previously censured grounds without providing a critical analysis of the territorial court's logically sound and legally sound reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal receiving stolen goods lack of critical argumentation subjective element proof repetitive grounds ricettazione contraffazione di merci prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 05/04/2019 nei confronti di GENCO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 648, cpv., cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
131 bis e sulla concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg.
artt. 192 cod. proc. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 comma secondo, 131 bis e 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
131 bis e sulla concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 29/06/1974 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 05/04/2019 nei confronti di GENCO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 comma secondo, 131 bis e 62 bis cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio 0.51), sono tutti reiterativi di profili di censura già .. affrontati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione della merce di provenienza furtiva (in misura non irrilevante) rinvenuta nella sua disponibilità e ciò ha consentito anche la reiezione dell'invocata richiesta difensiva sul giudizio di tenuità ex art. 131 bis e sulla concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che la Corte territoriale, con il supporto di una motivazione del tutto logica e persuasiva, ha ritenuto provata la responsabilità per la condotta contestata facendo corretta applicazione del principio di diritto per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01); attesa la completezza e logicità della motivazione anche quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in mancanza di qualsiasi profilo di irragionevolezza sia quanto all'ammontare della pena che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 5 in particolare dove si richiama la dedizione al crimine del ricorrente per oltre venti anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febb