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Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments and generic claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Salvitti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of photographic identification reliability and sentencing circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's reasoning or too generic to merit review. Consequently, the decision upholds the lower court's conviction without addressing the new claims.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, n. 5 cod. pen.; Art. 61, n. 5 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals that merely reiterate lower court arguments or present generic claims without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments generic appeal grounds photo identification reliability sentencing circumstances accusa di truffa usurpazione d'identità reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 640, comma 2, n. 5 cod. pen.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 05/03/2018 nei confronti di SALVITTI SALVATORE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 6401comma secondo, 61 n.) 5 cod.
Art. 61, n. 5 cod. pen.
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stato dedotto vizio della motivazione perché carente ed illogica, oltre che violazione di legge, quanto all'attendibilità dell'individuazione fotografica del ricorrente ed alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 62-bis cod. pen.
3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. a fronte della specifica e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag.
art. 62-bis cod. pen
3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
pen., sono del tutto reiterativi dei motivi di appello e tendono ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri
277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
4); (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 05/03/2018 nei confronti di SALVITTI SALVATORE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 6401comma secondo, 61 n.) 5 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stato dedotto vizio della motivazione perché carente ed illogica, oltre che violazione di legge, quanto all'attendibilità dell'individuazione fotografica del ricorrente ed alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono del tutto reiterativi dei motivi di appello e tendono ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585-01) ed alle condizioni di salute della persona offesa (pag. 3 e seg.); rilevato come il terzo motivo di ricorso sia articolato in modo del tutto generico ed aspecifico quanto al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. a fronte della specifica e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 4); (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febbraio 2023 Il