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Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for aggravated theft as inadmissible due to lack of critical analysis of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Perez Soto Abel Jose and Perez Jhonathan Wilson inadmissible. The defendants argued against a conviction for aggravated theft involving a generic mitigating circumstance, but the court found their submissions lacked the necessary critical analysis required by law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 3, c.p.p.; Appeals must be dismissed if they fail to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments, as such defects preclude the review of substantive legal errors regarding sentencing mitigation.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of critical analysis aggravated theft generic mitigating circumstance Corte di Cassazione procedural defect sentencing mitigation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 3, c.p.p.
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEREZ SOTO ABEL JOSE nato il 26/07/1989 PEREZ SOTO JHONATHAN WILSON nato a REPUBBLICA DOMENICANA( REP. DOMINICANA) il 08/02/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati PEREZ SOTO Abel José e PEREZ Jhonathan Wilson hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Torino il 2/8/2021), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità che, con riferimento al giudizio di comparazione (in termini di mera equivalenza), ha già precisato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estenso