Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12857/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order, ruling ordinary courts cannot review administrative permit revocation legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding an expulsion order, arguing procedural violations and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims, holding that ordinary judges lack jurisdiction to review the legality of administrative permit revocations and that the appellant merely repeated arguments already dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 164 cod. pen.: Ordinary courts cannot review the legality of administrative decisions regarding the revocation or refusal of residence permits for expelled foreigners, and appeals must present new elements rather than repeating arguments already adjudicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order legality residence permit revocation ordinary court jurisdiction administrative act review appeal inadmissibility mitigating circumstances procedural violation claim impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 164 cod. pen.
pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod.
art. 597 cod. proc. pen
art. 164 cod. pen
pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01
pen., trattandosi di un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale (Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIM EL HADJ AHMED nato a ABOU EL JAAD( MAROCCO) il 18/08/1961 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e l'ultimo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di rtc t-gc, 00 e vd legittimità; in particolare, in ordine alla prima censuraYéprecluso al giudice ordinario, in sede di giudizio sul reato di rientro nel territorio dello Stato da parte di straniero espulso, un sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore recante la revoca, il rifiuto o l'annullamento del permesso di soggiorno; per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale (Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre il ricorrente si limita a riprodurre le medesime censure senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicemb