Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and undeclared ne bis in idem arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a non-prosecution condition and sentencing, but the court found the arguments were merely factual complaints against a fully motivated decision. Additionally, the claim of violation of the ne bis in idem principle was rejected because it was not raised during the appeal phase and relied on factual findings not suitable for review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints against a motivated decision or if they raise issues of fact not deducible in this stage, such as undeclared ne bis in idem claims.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDUC MIHAI nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto avverso una decisione che, in realtà, ha puntualmente motivato sia sull'impossibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in considerazione dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e della pervicacia dell'imputato, sia sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sia sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, con specifiche indicazioni a sostegno delle valutazioni, rispetto alle quali il ricorrente si limita a proporre soluzioni alternative;
Atteso che la censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto trattasi di motivo non dedotto in sede d'appello e non definibile in questa sede poiché sottende accertamenti in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.