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Ordinanza — n. 12849/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking new arguments and violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Maurizio Golino, challenged a suspended sentence decision by reiterating arguments already rejected on the merits regarding guilt and sentencing conditions. The court ruled that these claims were not permitted in a final review stage because they lacked new elements and failed to critically re-examine the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals in the final review stage are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without presenting new elements or a critical re-examination of the decision's reasoning.

Parole chiave

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final review stage inadmissible appeal reiteration of arguments suspended sentence procedural admissibility recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 69 ultimo comma cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINO MAURIZIO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/09/1962 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia perché non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente, senza dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello, ripropone in questa sede le censure relative alla sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza; al giudizio di comparazione fra le circostanze; alla sospensione condizionale della pena);

Considerato, inoltre, che gli ultimi due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (il decidente ha negato sia il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di recidiva reiterata, stante l'espresso divieto normativo di cui all'art. 69 ultimo comma cod. pen., sia la sospensione condizionale della pena, in considerazione dei precedenti penali e del superamento, in ragione delle condanne già subite, del limite di legge di due anni; in ordine, poi, alla critica per asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, deve notarsi che è stata irrogata una pena pari al minimo edittale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembr