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Ordinanza — n. 12842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding procedural nullities in absentia trial, ruling execution judge cannot grant rescission without prior request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly refused to grant rescission of the final judgment. The appellant argued that procedural nullities from an absent trial should allow for a remedy, but the court held that such nullities are not actionable via execution incident. Consequently, the court affirmed that the appellant must have explicitly requested rescission within the specific time limits set by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: Procedural nullities arising from an absent trial cannot be raised via execution incident; the condemned must instead request rescission of the judgment within the statutory time limits.

Parole chiave

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procedural nullities absent trial rescission of judgment execution incident Code of Criminal Procedure passage into res judicata time limits for appeal pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Tanto evidenziato, come già rilevato nel provvedimento impugnato, la dedotta nullità derivata dalla non rituale citazione a giudizio del difensore di fiducia, alla luce della previsione dell'art. 670 cod.
Art. 629-bis c.p.p.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod.
Art. 568 c.p.p.
pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 629 bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod.
art. 670 cod. proc. pen
Tanto evidenziato, come già rilevato nel provvedimento impugnato, la dedotta nullità derivata dalla non rituale citazione a giudizio del difensore di fiducia, alla luce della previsione dell'art. 670 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022
pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ETTORRE GAETANO RICCARDO nato a CASTELLANETA il 18/09/1980 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

liti DK ()n nt of,NWILt3K L. Cifj,Afilmi 1. Il ricorsmanifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. A tal fine, giova evidenziare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Ai sensi del comma 1 dell'art. 629-bis cod. proc. pen., infatti, «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». Tanto evidenziato, come già rilevato nel provvedimento impugnato, la dedotta nullità derivata dalla non rituale citazione a giudizio del difensore di fiducia, alla luce della previsione dell'art. 670 cod. proc. pen. e della richiamata giurisprudenza di legittimità, non poteva essere delibata dal giudice dell'esecuzione, tanto più che, nel caso di specie, l'interessato non aveva presentato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi del comma 3 dell'art. 670 cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, infine, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'istanza non poteva essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474), 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co