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Ordinanza — n. 12648/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special defense counsel representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The lower court had previously reduced the sentence by excluding recidivism, but the defendant attempted to challenge this ruling without proper legal representation. The court ruled that appeals to the Supreme Court must be filed by a special defense counsel, rendering the personal signature invalid.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if signed personally by the accused instead of by a defense attorney enrolled in the special register.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense counsel personal signature Corte di Cassazione criminal procedure code rappresentanza valida allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, c.p.p.
Art. 613, comma 1, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIO CLAUDIO nato a TORINO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 37051/22 Rilevato che Guccio Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte dì Appello dì Torino che, per quanto ancora rileva, ha riformato, con l'esclusione della recidiva e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzíonatorio, la pronuncia di primo grado con cui era stato condannato per il reato di atti persecutori;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente