Cassation court dismisses appeal on theft of electricity, ruling comparative sentencing is a matter of merit discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bronzino Francesco inadmissible regarding his conviction for theft of electricity. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over aggravating ones under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this, stating that comparing opposing circumstances involves discretionary judgment reserved for the trial court and falls outside cassation review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The assessment of whether generic mitigating circumstances outweigh aggravating ones constitutes a matter of merit discretion, which is inadmissible on appeal unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: BRONZINO FRANCESCO nato a PALERMO il 23/10/1957 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bronzino Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il