Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Barretta's appeal against his conviction for counterfeiting banknotes inadmissible. The appellant argued violations of Articles 455 and 192 of the Criminal Code, but the court found his arguments too vague because they did not specifically address the lower court's reasoning on forgery and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and Barretta was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455, 192 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and fail to directly confront the precise arguments developed by the appellate court in response to the lower court's decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/04/1980 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36682/22 Rilevato che Barretta Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a conferma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di banconote false, riconoscendo la recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 455 e 192 cod. pen. — è inammissibile poiché non specifico, in quanto non si confronta — se non pretendendo di imporre una propria, alternativa, ricostruzione — con le precise e corrette argomentazioni che la Corte di appello ha sviluppato in risposta ai motivi di appello sul falso grossolano e sul riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere