Italian Court dismisses appeal for generic arguments lacking specific legal or factual support regarding trial renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Merlini Irene inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds in the first two grounds. The third ground regarding the renewal of the trial was rejected because it failed to demonstrate the objective necessity of new evidence or point out specific motivational gaps in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3; Art. 506 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations without specific factual or legal arguments, and a request for renewal of the trial in appeal is only admissible if it proves the objective necessity of new evidence to fill motivational gaps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINI IRENE nato\a FIRENZE il 22/01/1971 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 36678/22 Rilevato che Merlini Irene ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, per quanto ancora rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, prospettano deduzioni totalmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e di qualsivoglia forma di confronto con la sentenza impugnata;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. — è generico dal momento che non indica quali vizi motivazionali si sarebbero evitati con la invocata rinnovazione. Il Collegio, infatti, accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritiene indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;
Sez. 6, n. 12:56 del 28/11/201.3, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Quanto alla violazione dell'art. 506 cod. proc. pen., il ricorso è del tutto generico su quali sarebbero i passi della deposizione inficiati dall'intervento del Giudice e, comunque, non tiene conto dell'esegesi di questa Corte secondo cui la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale e, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbrai