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Ordinanza — n. 12607/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated assault conviction for manifestly unfounded legal application error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Jaroslaw Lipski inadmissible regarding his conviction for aggravated assault. Lipski argued that the lower court incorrectly applied Article 131 bis of the Penal Code, claiming a procedural error in the dismissal of a specific defense. The court rejected this, ruling that the trial judges correctly evaluated the victim's suffering and the aggressor's motives, and thus the appellate court cannot substitute its own assessment.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The appellate court's evaluation of victim suffering and aggressive motives is binding, preventing the court of cassation from substituting its own assessment on the applicability of the statutory exemption.

Parole chiave

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aggravated assault conviction Article 131 bis penal code dismissal of defense court of cassation review substitution of evaluation manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPSKI3AROSLAW nato il 20/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36667/22 Rilevato che Lipksi Jaroslaw ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di lesioni aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen.

— è manifestamente infondato in quanto la decisione sulla non applicabilità della causa di proscioglimento è stata correttamente motivata dalla Corte di merito sulla scorta delle conseguenze patite dalla persona offesa e delle ragioni dell'azione aggressiva ed il Giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella già svolta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere