Italian Court dismisses appeals as generic or non-meritorious regarding attempted home invasion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Caponi Fabio and Di Girolamo Ilaria inadmissible. Di Girolamo's appeal was rejected for being generic and lacking specific factual arguments required by law, while Caponi's appeal was dismissed because it raised merits issues not properly invoked on appeal. Consequently, both defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 56, 612, 614 cod. pen. Appeals are inadmissible if they are generic and indeterminate or if they raise merits issues not properly invoked in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPONI FABIO nato a ASCOLI PICENO il 27/01/1976 DI GIROLAMO ILARIA nato_a ASCOLI PICENO il 29/04/1988 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 33686/2022 Rilevato che gli imputati Caponi Fabio e Di Girolamo Ilaria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, del Tribunale di Ascoli Piceno e rideterminato la pena , per entrambi, in mesi due di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio e minaccia; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da Di Girolamo Ilaria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita ad apodittiche censure di singole omissioni motivazionali, senza individuarne l'impatto rispetto alla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da Caponi Fabio, che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 612 e 614 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è versato in fatto giacché oppone, al logico costrutto della Corte territoriale, considerazioni sul merito della regiudicanda non valutabili da questa Corte, sia in punto di responsabilità che quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, peraltro non invocata con l'atto di appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Co