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Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal lacking specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Debora Barnabà inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant had been convicted in the Court of Appeal of Brescia for offenses under Articles 624-625 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the grounds were intrinsically generic, failing to articulate specific legal reasons or reference the lower court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs Cassa delle ammende commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA' DEBORA nato a BARI il 11/07/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, ha condannato Barnabà Debora per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali è articolato, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere es