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Ordinanza — n. 12399/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud bankruptcy as generic mitigation denial was legally sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first-instance judge's reasoning sufficient by referencing key factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment sufficiently references the decisive elements for denying generic mitigating circumstances, as the law does not require exhaustive elaboration of every fact.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERICI RINALDO nato a MESSINA il 08/05/1970 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Chierici Rinaldo era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata). - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere