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Ordinanza — n. 12394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and generic grounds in the appeal petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Miniutti Franco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as merely reiterative of previous grievances without new confrontation, while the second was deemed intrinsically generic lacking specific legal arguments. The court ruled that the lower court had sufficiently addressed the appeal with complete reasoning, rendering the cassation request void under procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is merely generic, failing to articulate distinct legal reasons distinct from those already decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds procedural requirements reiterative grievances eccezioni difensive circostanze attenuanti difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 612-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto Miniutti Franco responsabile del reato di cui all'art. 612-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINIUTTI FRANCO nato a SPILIMBERGO il 22/03/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto Miniutti Franco responsabile del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a