Italian Court dismisses cassation appeals against criminal conviction for theft and attempted theft due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Alessio Migliara and Gerlando Attardo inadmissible. The appellants challenged their conviction for theft and attempted theft, arguing generic grievances regarding the trial's responsibility and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they lacked specific factual arguments, merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision, and failed to demonstrate specific errors in the reconstruction of facts or the evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic criticisms of the trial's responsibility or requests for re-evaluation of evidence without pointing to specific distortions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIGLIARA ALESSIO nato a AGRIGENTO il 13/01/1987 ATTARDO GERLANDO nato a AGRIGENTO il 12/09/1983 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato Migliara Alessio e Attardo Gerlando per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen. e il solo Migliara anche per quello previsto dall'art. 707 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che i ricorsi propongono motivi sostanzialmente analoghi; - che il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura al giudizio di responsabilità ed è, inoltre, diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che la Corte di appello aveva rilevato che l'azione delittuosa non era avvenuta sotto il costante controllo dei Carabinieri, i quali non avevano visto gli imputati né entrare né uscire dalla villa all'interno della quale era stato perpetrato il furto; che la Corte territoriale aveva correttamente osservato che, in ogni caso, l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016;
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266); - che il terzo e il quarto motivo di entrambi i ricorsi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che la Corte territoriale ha rilevato che l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta, in considerazione del rilevante valore dei beni sottratti e degli ingenti danni cagionati alla persona offesa; che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento anche alla personalità degli imputati; che, in ogni caso, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consiglie