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Ordinanza — n. 12296/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against extended detention regime dismissed for generic grounds lacking factual correlation to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appeal filed by Antonio Piromalli was declared inadmissible by the Court of Cassation. The petitioner argued that the Tribunal of Surveillance merely copied the ministerial decree without verifying his continued connection to the criminal organization. The court rejected this claim as generic and assertive, noting the lower court had thoroughly assessed disciplinary infractions, new sentencing, and investigation results to determine probable links to organized crime. Consequently, the appeal was dismissed, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The appeal against a decision extending the differentiated detention regime must be substantiated with specific factual arguments; generic assertions lacking a logical correlation to the lower court's verified evidence are inadmissible.

Parole chiave

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Tribunale di Sorveglianza Regime di Detenzione Differenziata Criminalità Organizzata Inammissibilità Ricorso Pericolosità Sociale proroga della carcerazione preventiva criminalità persistente procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Law n. 94 of 2009
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao
Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo
Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI ANTONIO nato a POLISTENA il 29/05/1972 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente Antonio Piromalli deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo e articolate con memoria - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici, non essendovi prova che il detenuto possa ritenersi tuttora vertice dell'omonima cosca - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere della sua capacità di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale, il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica, valorizzando - in particolare - le plurime infrazioni disciplinari, puntualmente sanzionate, la condanna (sebbene non definitiva) a diciannove anni e quattro mesi di reclusione nel frattempo intervenuta, infine gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; ricordato, inoltre, che non è richiesto che i collegamenti attuali con la criminalità organizzata emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221;

Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estens