Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bugan Marian Alexandru inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for a lighter classification of the offense and requested specific mitigating circumstances, but the court found these arguments legally unfounded or procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of a crime as receiving or the denial of statutory mitigation must be substantiated by specific legal errors; generic complaints regarding sentencing or the absence of mitigation are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGAN MARIAN ALEXANDRU nato il 06/10/1990 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 01/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 09/09/2020, nei confronti di Bugan Marian Alexandru per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo nonostante questo sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente