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Ordinanza — n. 11807/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding minor property damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sylla Massaer inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Massaer argued that the lower court failed to explicitly grant the mitigation circumstance of minor property damage, yet the appellate court had already recognized the fact's particular triviality. The court rejected this claim because the argument merely repeated previously examined and dismissed points without providing new specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without offering new specific legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments property damage mitigation particular triviality procedural costs Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA MASSAER nato il 15/05/1967 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in data 06/05/2014, nei confronti di Sylla Massaer, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a)i e c) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito pag. 5 sull'assorbimento della circostanza attenuante nella riconosciuta ipotesi di particolare tenuità del fatto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il onsigliere Estensore Il Presidente