Cassation court dismisses appeal on recidivism and prescription terms as manifestly unfounded against criminal code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cerretani Tiziano inadmissible regarding violations of Articles 157 and 161 of the Criminal Code. The appellant argued against the appellate court's finding of mitigated recidivism and the calculation of prescription periods, but the court found these arguments fundamentally inconsistent with statutory norms and established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant's interpretative claims regarding recidivism and prescription terms are in manifest contradiction with statutory provisions and consolidated Supreme Court jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRETANI TIZIANO nato a MANCIANO il 04/03/1958 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA R:ECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, in data 07/11/2016, nei confronti di Cerretani Tiziano, ha ritenuto la recidiva subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con dato normativo di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v.
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059, v. anche Sez. 2, n. 14767 del 21/03/20:17, Aquaro, Rv. 269492, sul computo del termine di prescrizione nell'ipotesi di ricettazione attenuata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore I Presidente