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Sentenza — n. 11621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for carrying a stick due to failure to address non-prosecution plea, triggering prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the trial judge failed to address the defendant's explicit plea for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The defendant argued that this omission violated the principle of self-sufficiency in judicial reasoning, while the prosecution contended the plea was procedurally invalid. The court ruled that this failure to consider the plea legally triggered the statute of limitations, extinguishing the crime before the maximum five-year term expired.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a defendant explicitly requests non-prosecution under Article 131-bis and the court fails to address this plea in its reasoning, the omission constitutes a violation of law that triggers the statute of limitations, extinguishing the crime.

Parole chiave

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non-prosecution plea statute of limitations failure to address plea self-sufficiency principle extinction of crime Cassation annulment procedural violation circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma sopra indicata ed il relativo vizio di motivazione considerato che, alla udienza del 25 ottobre 2021, l' aveva chiesta espressamente.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione in data 8 luglio 2022 del reato contestato al ricorrente, commesso il 9 agosto 2016, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt.
Art. 157, cod. pen.
Art. 160 ultimo comma, cod. pen.
Art. 83 del d.l. n.18/2020
Art. 36 del d.l. n.23/2020
n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020.
art. 131-bis cod. pen
pen., violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Gela ha, tra l'altro, dichiarato Maurizio Smorta colpevole del reato previsto e punito dall'art.4 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un bastone in legno di cm.85 e diametro di cm 11.5; fatto avvenuto in Gela il giorno 9 agosto 2016 (capo D della imputazione).

2. L' imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. Filippo Spina, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma sopra indicata ed il relativo vizio di motivazione considerato che, alla udienza del 25 ottobre 2021, l' aveva chiesta espressamente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, comunque, rispetto al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, se non altro avuto riguardo al primo motivo di ricorso. 2.Infatti, il Tribunale di Gela ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., nonostante l'imputato avesse avanzato espressamente tale richiesta alla udienza del 25 ottobre 2021, come risulta dal relativo verbale di udienza allegato al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza.

3. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione in data 8 luglio 2022 del reato contestato al ricorrente, commesso il 9 agosto 2016, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., tenuto conto delle cause di sospensione della stessa per l'impedimento del difensore, per l'adesione del medesimo all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e per la sospensione dei termini dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 prevista dall'art.83 del d.l. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020. 4.Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Cos