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Ordinanza — n. 11612/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding unauthorized re-entry by expelled foreigner with Italian parent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized re-entry. The appellant, an Albanian national expelled from Italy, argued that his status as a son of an Italian citizen exempted him from needing prior authorization to return. The court rejected this, citing established jurisprudence that expulsion mandates prior authorization regardless of family ties, and affirmed the denial of generic mitigating circumstances due to the appellant's prior criminal record and intoxication at arrest.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98; Art. 62-bis cod. pen.: The unauthorized re-entry of an expelled foreigner is not mitigated by having an Italian parent, and generic mitigating circumstances may be excluded based on prior criminal history and conduct at arrest.

Parole chiave

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unauthorized re-entry expulsion authorization Italian parent status generic mitigating circumstances Cassazione appeal inadmissibility permesso per ricongiungimento familiare reintegrazione della cittadinanza entrata nel paese

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98
Al riguardo deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Al riguardo deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
279549);Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 133 cod. pen
Al riguardo deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
279549);Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 30/09/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESHAU ALEKSANDER nato a GUROKASTER( ALBANIA) il 21/11/1982 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 e 62-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato contestatogli nonostante - essendo figlio di cittadino italiano - non necessitava di alcuna autorizzazione per fare rientro in Italia dopo la sua espulsione, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato, quanto al primo motivo, che il ricorso si pone in contrasto con il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, un genitore di nazionalità italiana domiciliato nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il proprio congiunto , il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane (tra le altre:

Sez. 1 - , Sentenza n. 27918 del 30/09/2020, Rv. 279640 - 01); Ritenuto poi che, rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha logicamente ritenuto che l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio era preclusa dai precedenti penali, dal contegno serbato al momento dell'arresto da parte di Alksander Meshau (egli era in stato di ebbrezza ed in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale). Al riguardo deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom