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Ordinanza — n. 11593/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court refusal of alternative detention measures due to discretionary judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The surveillance court in Messina refused alternative detention measures because the appellant, linked to the 'Tortoricani' mafia clan, showed no signs of social reintegration. The Court ruled that the lower judge's discretionary assessment of the appellant's dangerousness and lack of merit in the appeal arguments justified the denial.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The granting of alternative measures to detention is subject to the discretionary evaluation of the surveillance court, which must independently assess the convict's merit and suitability for social reintegration without being bound by automated criteria or external reports.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative detention measures surveillance court discretion mafia clan affiliation social reintegration assessment inadmissible appeal discretionary judicial review penal execution measures attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO CARMELO nato a PATTI il 19/05/1982 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti,che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).

Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo (e senza peraltro essere vincolato ai giudizi ivi espressi), deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); Ritenuto che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha espressamente preso in esame i vari precedenti penali a carico di Carmelo Blanco, le notizie provenienti tanto dagli uffici di polizia che da quello dell'esecuzione penale esterna dell'Amministrazione penitenziaria, convergenti nell'escludere, sotto ogni profilo, la dedotta progressiva risocializzazione del condannato risultato vicino al clan mafioso dei 'Tortoricani' — Bontempo Scano; .

Considerato che, con motivazione non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il medesimo Tribunale ha, pertanto, ritenuto mancanti le condizioni per l'ammissione alle richieste misure alternative e che, rispetto a tale logica conclusione, il ricorrente contrappone argomenti di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9