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Ordinanza — n. 11419/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fine quantification as reproducible of refuted merit court criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Vicari inadmissible regarding the quantification of a sanction. The lower court justified its slight deviation from the statutory minimum by citing the consistency of the facts and the appellant's personality, arguments the Court deemed adequately refuted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the quantification of a sanction is inadmissible if it merely reproduces a criticism already adequately refuted by the court of first instance regarding the factual consistency and the personality of the offender.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sanction quantification review refuted merit court criticism factual consistency justification personality of the offender procedural costs award Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARI MARIO nato a PALERMO il 10/07/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vicari Mario; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di critica adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento, al fine di giustificare il leggero discostamento dal minimo edittale, alla consistenza dei fatti ed alla personalità del ricorrente di cui ha dato adeguatamente conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02