Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11413/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on false accusation charge, ruling abstract possibility of investigation suffices for crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false accusation. The appellant argued that no concrete investigation occurred, but the court held that the abstract possibility of police inquiry is sufficient for this crime of danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. pen.; The crime of false accusation is consummated when the false report creates an abstract possibility of investigative activity, regardless of whether a concrete investigation is subsequently launched.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation crime of danger abstract possibility investigative activity inadmissible appeal prescription extinction court costs indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 367 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Massa Stefano; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. perché la motivazione non avrebbe dato conto delle concrete indagini svolte in ordine al delitto falsamente denunciato, oltre che riproduttivo di identiche censure già dedotte in sede di gravame confutate dalla Corte di appello con corretti riferimenti giuridici è, altresì, manifestamente infondato; che, infatti, secondo pacifica giurisprudenza (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549) ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale; che, pertanto, non risulta rilevante che nessuna indagine fosse stata effettuata all'esito della denuncia essendo invece sufficiente che la stessa legittimasse la polizia giudiziaria ad effettuare gli accertamenti poi in concreto effettuati simultaneamente a quelli che hanno potato a scoprire il responsabile dei furti; che nessun rilievo può essere assegnato al fatto che non si sia proceduto per altro reato di simulazione afferente altro ciclomotore, non riverberando il dato alcun effetto sulla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione - che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il