Criminal appeal dismissed for failure to address specific arguments regarding generic mitigating circumstances and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to engage with the lower court's specific reasoning on the absence of generic mitigating factors and the existence of recidivism. Consequently, the court rejected the arguments concerning the appellant's persistent violation of regulations and the severity of the alarming circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to address the specific arguments presented by the lower court regarding the application of mitigating circumstances and the finding of recidivism.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 23/01/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il