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Ordinanza — n. 11398/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to address general mitigating circumstances and recidivism arguments properly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide a precise argument regarding the lack of application of general mitigating circumstances and the existence of recidivism. The court rejected the claim because the appellant did not adequately confront the territorial court's reasoning on social danger and recent criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a precise argument addressing the court's findings on general mitigating circumstances and recidivism, particularly when the appellant indicates social danger without presenting positive evaluation elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances recidivism assessment social danger evaluation procedural costs award Corte di Cassazione failure to argue recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROTTI GAETANO nato a ROMA il 07/08/1976 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37266/22 PEROM OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose poste in essere anche in tempi recentissimi, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1