Italian Court dismisses appeals as generic complaints fail to challenge appellate merit findings on violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Furnò Rino and Villa Domenico inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the conviction for resisting a public official, but their arguments were deemed generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court. The court rejected these complaints because the appellate judgment adequately scrutinized the merits, specifically validating the violence used through dangerous driving and throwing a stolen gate to obstruct police operations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned arguments challenging the factual and legal findings of the appellate court; generic complaints that merely reproduce lower court criticisms without engaging with the appellate court's detailed reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FURNO' RINO nato a ADRANO il 30/06/1979 LA VILLA DOMENICO nato a CATANIA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35626/22 Furnò + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro); Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti, distinti ma sovrapponibili; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza valorizza la violenza usata attraverso la pericolosa condotta di guida degli imputati che hanno anche gettato un cancello appena rubato dal furgone per intralciare gli operanti (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il