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Ordinanza — n. 11384/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific arguments on sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luisa Pollice inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime specified in Article 341-bis of the Penal Code, arguing regarding sentencing balance and recidivism. The court rejected these claims because they constituted mere complaints without specific arguments or a precise comparison with the lower court's criteria.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding facts or sentencing balance are inadmissible if they lack specific arguments or fail to precisely confront the criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints sentencing balance Article 341-bis lack of specificity revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
35143/22 POLLICE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE LUISA nato a NAPOLI il 31/12/1987 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35143/22 POLLICE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato contestato- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4), laddove si rappresenta che ope legis il bilanciamento può essere al più effettuato in termini di equivalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci