Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for specific intent and the admissibility of the assault charge, but the court found these arguments generic and lacking in substantive scrutiny. Consequently, the court rejected the claims because they failed to provide a logical and detailed critique of the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or mere assertions without engaging the lower court's merit assessment result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA PIETRO nato a SASSARI il 01/07/1993 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35075/22 Corazza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 6);
Ritenuto, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa improcedibilità per il reato di lesioni che, oltre ad essere stata prodotta la querela dal P.G., la sussistenza dell'aggravante è ben descritta in fatto nel capo di imputazione relativo al reato di cui al capo A); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i