Italian Supreme Court dismisses appeal on tardiness and intent, ruling facts belong to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that arguments regarding the tardiness of the complaint and the defendant's intent involved factual reconstruction and evidence evaluation reserved exclusively for the Court of Appeal of Ancona. Since the lower court provided adequate reasoning on these issues, the Supreme Court found the appellant's claims to be repetitive and hypothetical, thus rejecting the request for a new review of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or evidence assessment are inadmissible when the lower court has provided sufficient and logical reasoning, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO FERNANDO nato a LUCERA il 21/10/1965 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto accertamento della tardività della querela e di dolo ) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la impossibilità di stabilire con certezza la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, mentre i rilievi del ricorrente in punto di dolo appaiono reiterativi dei motivi di appello. già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 iere estensore Il