Italian Court dismisses appeal on false accusation grounds, ruling lower court's reasoning was adequate and coherent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had adequately reasoned that the false accusation was not sufficiently proven and that the appellant's arguments were generic repetitions of previously rejected points. The Supreme Court upheld this decision, noting that the appellate court correctly exercised its exclusive competence regarding the evaluation of evidence and the degree of culpability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court provides adequate and coherent reasoning on the facts and the evaluation of the false accusation, rendering the appellant's arguments generic and repetitive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILANO ORAZIO ANTONIO nato a VALLEDOLMO il 29/01/1963 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ka, Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione della idoneità della falsa denuncia a dare avvio ad indagini, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto ed al verosimile contenuto della denuncia di furto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, in riferimento alla grado di colpevolezza in rapporto alla intensità del dolo ed al dispendio di tempo necessario a verificare la fondatezza della denuncia; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Prh