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Ordinanza — n. 10855/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for fraud and money laundering as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ibrahim Mohamed and Cristian Romeo inadmissible. The court found the defense's arguments regarding evidence and sentencing were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the defendants were condemned to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must contain specific grounds critiquing the lower court's decision; generic reiteration of previously rejected arguments renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal conviction procedural costs fraud and money laundering documenti d'identità abuso della licenza e delle targhe identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IBRAHIM MOHAMED nato il 04/08/1991 ROMEO CRISTIAN nato a MESSINA il 02/08/1983 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, in data 26 maggio 2021, nei confronti di Mohamed Ibrahim e Cristian Romeo, entrambi condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., il solo Romeo anche per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato Ibrahim, in punto di prova della penale responsabilità, oltre a prefigurare un'inammissibile una rivalutazione delle fonti probatorie, non è consentito in sede di legittimità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 7 sull'attendibilità del riconoscimento, anche in ragione dell'ulteriore riscontro costituito dal rinvenimento, a seguito di perquisizione personale del reo avvenuta il giorno successivo al fatto sub iudice, della medesima patente di guida falsa); considerato che il ricorso presentato dal difensore del coimputato Romeo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 8, ove la Corte territoriale ha confermato l'aumento per continuazione operato dal primo giudice, ritenendolo adeguato alla gravità del reato per l'entità del danno ed alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il