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Ordinanza — n. 10777/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for money laundering due to lack of mitigating circumstance recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellant argued that the mitigating circumstance of minor role under Article 648 was not properly recognized, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected points. The court ruled that the appeal was infounded because the appellate court correctly applied established jurisprudence regarding the assessment of the offender's personal circumstances and the value of the illicit item.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning, and when the lower court correctly applied consolidated case law on the assessment of mitigating circumstances.

Parole chiave

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money laundering conviction mitigating circumstance inadmissible appeal Article 648 criminal code repetitive argumentation ricettazione reato di poca entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017
Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007
Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007, Ferrari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM nato a MILANO il 19/01/1993 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza I-E i LAR4-10 , i ti ;£)2,0 del Tribunale di lAscoli Picend, pronunciata ift alcernbre2.1113), che aveva condannato Ahnned Annin Adil Abdulhakinn alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito a pagina 2 e, comunque, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154;

Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007, Ferrari, Rv. 237696); considerato, invero, che la Corte di appello, nel valutare gli effetti della circolazione illecita dello scooter, non solo nei confronti della persona offesa ma anche rispetto all'amministrazione della giustizia, ha correttamente escluso che il fatto potesse ritenersi di rilevanza criminosa marginale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Co liere stensore Il Pr