Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural waiver of all other grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Melise's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction inadmissible. Melise argued for the erroneous joint application of two special aggravating circumstances for aggravated theft and claimed a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the appeal because the defendant had previously waived all other grounds during the plea bargaining procedure in the second instance, leaving only the specific ground raised in this appeal valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, comma 4, cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a defendant opts for plea bargaining in the second instance while renouncing all other grounds, any subsequent appeal challenging only the remaining ground is inadmissible due to the prior waiver of the broader procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELISE GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/12/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdatIvi) a tiscu311acti udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Melise ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto pluriaggravato, ricettazione e danneggiamento aggravato. Considerato che il primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione congiunta delle due aggravanti ad effetto speciale del furto pluriaggravato della recidiva reiterata (pena-base, anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa, per il furto aggravato, aumentato di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ulteriormente aumentata per la continuazione) è manifestamente infondato, alla luce della piana applicazione della disciplina dettata dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. operata dalla sentenza impugnata.
Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in considerazione della modalità definitoria prescelta, ossia il patteggiamento in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quello sopra richiamato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso