Italian Court dismisses appeals against theft conviction for lack of merit and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by De Matteo and Nazzaro inadmissible regarding their theft conviction. Nazzaro argued for generic mitigating circumstances already applied in the first instance, while De Matteo claimed generic mitigation outweighed his recidivism. The court rejected these arguments because the first instance court had already applied the mitigating factors and the appellate court's discretionary evaluation on weighing circumstances falls outside cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible when the first instance court has already applied mitigating circumstances or when the appellate court's discretionary evaluation on weighing opposing circumstances is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MATTEO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/02/1969 NAZZARO GIORGIO nato a NAPOLI il 01/09/1969 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Salvatore De Matteo e Giorgio Nazzaro ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione. Considerato che il ricorso nell'interesse di Nazzaro, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto dette circostanze risultano già applicate in primo grado.
Considerato che il ricorso nell'interesse di De Matteo, che invoca la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, ostando al suo accoglimento la disciplina di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e comunque inammissibile, avendo aderito la Corte di appello alla valutazione della sentenza di primo grado, in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de