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Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for failing to allege grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it did not allege any of the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of application of punishment without citing issues regarding the expression of will, lack of correlation between the request and the judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence of application of punishment is inadmissible de plano if it does not allege one of the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, as these are the exclusive grounds for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility de plano inadmissibility application of punishment exclusive grounds appeal procedural exclusion motivi di cassazione recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI GAETANO nato a SIRACUSA il 27/06/1991 avverso la sentenza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposti) per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09