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Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding exclusion of grave illness due to lack of social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court's assessment of social danger was legally sound and based on expert findings. The appellant's arguments were deemed purely factual and failed to challenge the normative evaluation of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a state of grave illness, relevant under specific criminal code articles, should have been recognized by the supervision tribunal. The court rejected this, noting that the lower court properly excluded the illness after expert analysis and found the appellant's arguments to be mere factual disputes rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 147, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.: The exclusion of a state of grave illness from the supervision tribunal's consideration, following expert analysis and a logical assessment of social danger, is not subject to cassation review when the lower court's decision adheres to normative standards.

Parole chiave

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grave illness exclusion social danger assessment criminal supervision appeal inadmissible appeal expert medical report pericolosità sociale Cassazione ordinanza regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 147, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:- ZARA NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/02/1951 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza - dopo opportuno approfondimento peritale, dall'esito conforme - alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; che il ricorso sviluppa, a confutazione, argomenti di puro fatto; Rilevato che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0