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Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding home detention execution, upholding surveillance court's risk assessment on recidivism and escape.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to execute a home detention sentence, arguing against the surveillance court's evaluation of recidivism and escape risks. The court rejected these arguments as they constituted a merit-based review, which exceeds the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 199 l. 2010: The Court of Cassation cannot review the substantive risk assessment regarding recidivism and escape conducted by the surveillance court when deciding on the execution of a home detention sentence.

Parole chiave

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home detention execution surveillance court powers recidivism risk assessment escape risk evaluation cassation admissibility merit review prohibition penal execution supervision permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 199 l. 199/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA MAICOL nato a ROMA il 16/03/1977 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02