Cassation court dismisses appeal on criminal design uniqueness, ruling execution judge's assessment is legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that the execution judge lacked the authority to assess the uniqueness of the criminal design. The appellant contended that the lower court erred in finding distinct criminal acts based on temporal distance and non-homogeneous conduct, while the defense argued for a unified intent. The court ruled that the execution judge's evaluation is legally grounded and that the appellant's arguments constitute pure merits issues, precluding their examination under Article 585, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; The execution judge's assessment of the uniqueness of the criminal design is admissible and not subject to cassation review when based on logical reasoning and normative data, as arguments challenging the factual basis constitute pure merits issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCARINO DAVIDE nato a FORMIA il 26/10/1995 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; visti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti, nonché delle modalità non omogenee delle relative condotte, e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che tale declaratoria preclude l'esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso