Cassation court dismisses appeal claiming erroneous law application due to defendant's absence in plea agreement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged error in applying criminal law regarding the defendant's consent to a plea agreement was not a valid ground for review. The appellant argued the lower court erred by not considering his absence, but the court noted the defense lawyer had special authorization to make the request. Consequently, the court held that such procedural defects do not permit intervention at this stage under the relevant criminal procedure codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, Art. 599-bis c.p.p.; The court cannot examine alleged errors in the application of criminal law regarding a plea agreement if the defense was properly authorized, as the appeal is limited to non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA (C°1 sul ricorso proposto da: GENTILE GIUSEPPE nato a TARANTO il 04/08/1978 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO''(n dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Considerato che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Giuseppe Gentile,d26 marzo 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. i la pena irrogata in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto al consenso dell'imputato al cd. concordato in appello, per assenza dell'imputato, senza tenere conto che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.
è stata avanzata dal difensore munito di procura speciale. 2.1.Ritenuto, quindi, che il vizio lamentato non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 61, comma 5-bis, e 599-bis cod. proc. pen. 2.2.Rilevato, inoltre, che, laddove la rinuncia investa i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensor