Criminal appeal dismissed for reiterative grounds failing to provide specific legal and factual comparison with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Lanciato's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated robbery and fraud inadmissible. The appellant's arguments were found to be repetitive of those already raised in the appellate proceedings without new substance. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already presented in the lower instance without providing a specific, distinct comparison of legal and factual elements supporting the dissent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCIATO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/05/1970 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 9 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di Vincenzo Lanciato in relazione ai reati di rapina aggravata e truffa. Rilevato che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già proposto in appello, e come tali, manifestamente infondati, posto che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare, la Corte di appello ha motivato sulla attendibilità delle persone offese e sul riconoscimento effettuato nelle pagine da 19 a 21, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. nella pagine 21 e 22 e sulla dosimetria della pena e sul giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente