Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mustapha Fettach inadmissible due to a complete lack of specific grounds. Fettach argued that the lower court's decision regarding his responsibility for the crime of receiving stolen goods was flawed, but his complaints were deemed generic and failed to cite specific passages of the contested judgment. Consequently, the court ruled that without precise references to the motivation of the act, the appellate judge could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 186 Cost.; A criminal appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and precise references to the motivation of the contested act, preventing the reviewing judge from identifying the alleged errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTACH MUSTAPHA nato il 14/07/1966 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, in data 4 aprile 2019, il Tribunale capitolino aveva dichiarato Mustapha Fettach responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando doglianze che non contengono alcuna puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e, per altro verso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somrra di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti«
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.